Uno degli argomenti meno trattati, ma di comunque grande importanza per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, riguarda la tutela durante il percorso casa-lavoro.
Nella sentenza che andiamo a presentare oggi andremo ad analizzare se l’indennizzo INAIL per i sinistri che si verificano nel percorso casa-lavoro si interrompe nel caso di permesso per motivi personali.
Nella fattispecie si tratta di una sentenza relativa al ricorso degli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro; avversi alla sentenza della Corte d’Appello i ricorrenti denunciano che:
- la Corte aveva ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa
- la Corte non aveva considerato che, nel caso di specie, l’infortunio si era verificato nel tragitto necessario per ritornare sul luogo di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Nella fattispecie, si rileva che “l’art. 2, comma 3°, T.U. n. 1124/1965, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalla modifica apportata dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, prevede, per quanto qui rileva, che «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», precisando che «l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti» e che «l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato», mentre «restano […] esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni», nonché quelli avvenuti nell’ipotesi che il conducente sia «sprovvisto della prescritta abilitazione di guida»;
Interpretando quindi tale disposizione, la Corte va a chiarire che questa amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro “restando per conseguenza confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento (così Cass. n. 7313 del 2016, in motivazione);
Per questo e per altre più dettagliate motivazioni la Corte di Cassazione accoglie in toto il ricorso cassando la sentenza impugnata.