La mancata valutazione dei rischi fatti correre ai propri lavoratori da un’impresa appaltatrice alla quale un committente datore di lavoro ha affidata la manutenzione e la pulizia di un forno inceneritore installato nella propria azienda è l’argomento del quale si è occupato la Corte di Cassazione in questa sentenza chiamata a decidere sul ricorso presentato dal committente stesso che, invocando l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si era dichiarato esonerato dall’obbligo di valutare il rischio chimico specifico che la ditta appaltatrice faceva correre ai propri lavoratori nello svolgimento della propria attività.
Il committente datore di lavoro, ha sostenuto la suprema Corte in merito, è tenuto a valutare anche i rischi specifici dell’impresa appaltatrice alla quale ha affidato dei lavori di pulizia e manutenzione degli impianti installati nella propria azienda se agli stessi partecipano anche i suoi dipendenti. Tali rischi del resto, aggiunge lo scrivente, anche se non messi in evidenza esplicitamente nella sentenza, costituirebbero comunque dei rischi di natura interferenziale e quindi sarebbero oggetto di una valutazione da riportare in un Duvri nel quale indicare le misure che entrambe le parti devono adottare in collaborazione per la loro eliminazione.