Con risposta ad Interpello n. 7 del 1° ottobre 2018 il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti formatori titolati ad erogare la formazione ai lavoratori sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e–learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II. Tali soggetti sono:
– le Regioni e le Province Autonome;
– gli Enti di formazione accreditati conformemente al modello di accreditamento specifico di ogni Regione;
– le Università;
– le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
– le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
– l’INAIL;
– Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;
– l’Amministrazione della difesa;
– le Amministrazioni statali e pubbliche limitatamente al personale della pubblica amministrazione;
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
– i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
– gli ordini e i collegi professionali.
Si evidenzia, da ultimo, che l’Allegato II dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, nel sostituire completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning.
Nell’Allegato II sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso. Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale. Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.