Argomento molto interessante e che trovavamo utile esporre al lettore.
Il Datore di Lavoro o il Dirigente pur avendo nominato e formato i preposti hanno il dovere di vigilanza ex art 18 del D. Lgs 81/08. La sentenza 5013 del 10/02/2011 afferma che il DDL o il Dirigente devono prentendere che il loro Preposto si attenga alle norme di legge in tema di prevenzione dagli infortunii. Qualora si instauri una prassi (quindi un’attività reiterata volontariamente) contra legem, al verificarsi di un infortunio il DDL o il Dirigente non possono scagionarsi assumendo di non essere stati a conoscenza della prassi illegittima in quanto tale ignoranza costituisce di per sè colpa per manzata vigilanza sul comportamento del preposto da loro delegato a far rispettare le norme. Dunque il Datore di Lavoro o il Dirigente devono costantemente pretendere dal preposto la non instaurazione di prassi contra legem che possano portare ad infortunio.