Lgs. 116/2020 ha reso rifiuti urbani molti rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e liberi professionisti. Facciamo chiarezza sul loro trasporto e sul concetto di privativa. In base alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, dal 1 gennaio del 2021 molti rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e liberi professionisti sono diventati rifiuti urbani.
Che cosa comporta per le aziende questa nuova definizione
Un primo punto fermo sta nel fatto che i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, dall’agricoltura, dall’edilizia e dal trattamento di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, così come i rifiuti delle fosse settiche, delle reti fognarie e i veicoli fuori uso continueranno ad essere classificati come rifiuti speciali.
Invece tutti i rifiuti di imballaggio, anche terziari , quindi anche i bancali e le casse di legno per i trasporti eccezionali, saranno classificati come urbani.
Diventeranno urbani, infatti, anche:
- rifiuti delle lavorazioni artigianali di produzione di beni costituiti ad esempio da carta, metalli, plastica, ma anche altri fino ad oggi classificati speciali come vernici, detergenti della produzione
- rifiuti delle grandi attività commerciali.
Questo comporta che questi rifiuti potranno essere conferiti in quantità illimitate al servizio pubblico di raccolta, con le conseguenze organizzative che è facile immaginare, ma per contro le superfici sulle quali sono stati generati saranno assoggettate, in quanto produttive di rifiuti urbani, alla tariffa/tassa rifiuti.
Che fine ha fatto la privativa?
Il concetto di privativa non viene modificato e pertanto, come prevede l’articolo 198, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa solo se avviati allo smaltimento.
Vengono altresì confermati alcuni aspetti importanti:
- riduzione tariffa/tassa nel caso di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico e avviamento al recupero;
- la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati non sono pregiudicate dalla modifica normativa.
Quindi nella sostanza rimane:
- libera la scelta fra concessionario del servizio pubblico di raccolta oppure operatore privato nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani;
- obbligo di conferimento al servizio pubblico per i rifiuti urbani avviati allo smaltimento.